Finalità: | Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. |
Ambito territoriale: | Italia |
Beneficiari: |
I soggetti destinatari dei contributi sono: • Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; • Gli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quali: organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozione sociale (APS); enti del terzo settore di natura non commerciale già ONLUS; cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112/2017, come modificato dal decreto legislativo n.95/2018. Tali enti possono accedere all’asse di finanziamento 1.1 limitatamente all’intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone; questa limitazione non si applica però per gli Enti soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. |
Interventi/progetti agevolabili o finanziabili: |
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 assi di finanziamento: 1. 1) PROGETTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI che comportano il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso: • riduzione o eliminazione del rischio chimico ossia agenti cancerogeni e mutageni e agenti chimici pericolosi (acquisto e installazione di: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione; cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura; sistemi di isolamento dell’operatore quali glove box, sistemi di caricamento agenti chimici ecc.; • riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine (Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo. Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE); per trattori agricoli e forestali si intendono i trattori a ruote di categoria T1 e T2. I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997 e devono essere alienati dall’impresa mediante permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto; è comunque facoltà dell’impresa rottamare i trattori sostituiti; • riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio vibrazioni corpo intero (quali macchine con operatore a bordo) e vibrazione mano-braccio (martelli demolitori; perforatori; picconatori elettrici, idraulici, pneumatici; seghe e motoseghe; decespugliatori, tagliaerba; motocoltivatori; chiodatrici; compattatori vibro-cemento; limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici; cubettatrici; ribattitrici; trapani a percussione e avvitatori ad impulso). Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE; • riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone mediante l’acquisto di teli ad alto scorrimento, tavole di scorrimento, assi in materiale rigido, cinture ergonomiche, cinture ergonomiche, carrozzine, dischi girevoli, ausili specifici per grandi obesi, attrezzature idonee al sollevamento delle persone, e mediante la sostituzione di letti di degenza; • riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione. Sono finanziabili progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 Kg., mediante l’acquisto di: sistemi automatici di alimentazione e scarico; robot; pallettizzatori e depallettizzatori automatici. • riduzione del rischio emergenza nel settore pesca mediante l’acquisto di: dispositivi lanciasagola; trasmettitori di localizzatori di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell’unità; radiogoniometri; giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza; tute stagne da sopravvivenza e lavoro; defibrillatore semiautomatico esterno; sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali; scale di recupero uomo a mare; zattere di salvataggio. • riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore pesca mediante l’acquisto e l’installazione di: sistemi di trasporto e/o di alimentazione; piattaforme rialzabili; macchine e nastri per la vagliatura e il trasporto del pescato; dispositivi per la movimentazione automatica di aggancio dei divergenti con imbarco; dispositivi per la movimentazione automatica dei bighi/stanghe da pesca; macchine per la produzione del ghiaccio. 1. 2) PROGETTI PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE per il miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: • adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018; • adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-parti sociali; • adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato. Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non possono richiedere il finanziamento per i progetti inerenti questa linea di intervento. Non possono richiedere il finanziamento le imprese che hanno già adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza o un modello organizzativo e gestionale, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. 2. PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI • riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: puntuali; lineari flessibili; lineari rigidi. Devono essere fissi e non trasportabili, conformi alla norma UNI 11578:2015. • riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti: sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); sostituzione di trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998. • riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete: sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alle disposizioni di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). • riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Sono progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia , esplosione mediante l’acquisto di: sistemi di monitoraggio ambientale; sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento , incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni nei suindicati ambienti; dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti. 3. PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (MCA). Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono solo quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato; sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. Il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è pari a 60 € per mq. (comprensivo delle spese per la rimozione della copertura in MCA, delle spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili ad essa accessori, delle spese edili accessorie, delle spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, delle spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro, delle spese per eventuali impianti fotovoltaici solari integrati nei quali i moduli fotovoltaici o solari sostituiscono gli elementi di copertura.). Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa. Alla spesa per la bonifica e il rifacimento della copertura può essere aggiunta quella per l’acquisto e la posa in opera di ancoraggi permanenti nel rispetto del valore limite pari al 10% delle spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura. 4. PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’. Sono rivolti esclusivamente alle micro e piccole imprese in possesso dei seguenti Codici Ateco: 03 - pesca e acquacoltura 10.41.10 – produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 10.51.20 - produzione dei derivati del latte 10.61.10 - molitura del frumento 10.61.20 – molitura di altri cereali 13 - industrie tessili 14 – confezione di articoli da abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 15 - fabbricazione di articoli in pelle e simili 16.10.00 - taglio e piallatura del legno 23.19.20 – lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 23.41.00 - fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23.70.10 - segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 31 - fabbricazione di mobili 32.12 - fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 32.13 - fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 32.2 - fabbricazione di strumenti musicali 32.3 – fabbricazione di articoli sportivi 32.4- fabbricazione di giochi e giocattoli 32.99.1 – fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza I progetti, per i settori di attività elencati, dovranno riguardare: • la riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/24/CE (non sono finanziabili le macchine semoventi con operatore a bordo). • la riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici immessi sul mercato antecedentemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/35/CE 5. PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI . Il progetto prevede l’acquisto al massimo di 2 beni componibili nel modo seguente, al fine di adottare soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola e/o per l’abbattimento delle emissioni inquinanti: • 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio; • 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio; • 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio. per la riduzione dei seguenti fattori di rischio: • infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsoleti; • rumore; • operazioni manuali. |
Spese ammissibili: |
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i limiti precisati dall’ Avviso Pubblico. Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: • dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.; • veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010; • ponteggi fissi. Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a: • formazione dei lavoratori; • compilazione della domanda di finanziamento e quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante; • consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento; • adempimenti (compreso l’aggiornamento) inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.; • trasporto del bene acquistato; • adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro e manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; • compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza; • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); • per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi; • costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci), costi autofatturati; spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo; interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune. |
Intensità del contributo: |
(N.B. Il limite di età indicato quale requisito per accedere all’asse giovane agricoltore si riferisce a persona con un'età pari a 41 anni non compiuti.). |
Tempi di realizzazione del progetto: | Il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) tassativamente entro 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. |
Procedura/Modalità di partecipazione: |
Modalità “a sportello”(click day) |
Termini di presentazione | APERTURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 15 APRILE 2024 / CHIUSURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: ENTRO LE ORE 18:00 DEL 30 MAGGIO 2024 |